Art. 1
In vigore dal 30 apr 2008
Fatto salvo l', con la presente decisione sono liquidati i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate nel settore dello sviluppo rurale dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'esercizio finanziario 2007.
Gli importi che devono essere recuperati da, o pagati a ciascuno Stato membro a norma della presente decisione nell'ambito delle misure di sviluppo rurale per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia sono indicati nell'allegato I e nell'allegato II.
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