Art. 1
In vigore dal 30 apr 2008
I conti dell’organismo pagatore tedesco «Baden-Württemberg», dell’organismo pagatore italiano «AGEA» e dell’organismo pagatore slovacco «APA» per le spese dell’esercizio finanziario 2006 finanziate dal FEAOG, sezione garanzia, sono liquidati con la presente decisione.
Gli importi che devono essere recuperati da, o versati a ciascuno Stato membro interessato, a norma della presente decisione, compresi quelli derivanti dall’applicazione dell’articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005, sono indicati nell’allegato.
Storico versioni
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