Art. 3
In vigore dal 29 apr 2008
1. Qualora il Consiglio ritenga, su iniziativa della Commissione o di uno Stato membro e dopo aver esaurito tutte le possibilità di dialogo ai sensi dell'articolo 8 dell'accordo di partenariato, che uno Stato ACP sia venuto meno a un obbligo riguardante uno degli elementi essenziali di cui all'articolo 9 dell'accordo di partenariato, o nei casi gravi di corruzione, lo Stato ACP in questione viene invitato a tenere consultazioni, a meno che non vi sia un'urgenza particolare, a norma degli articoli 96 e 97 dell'accordo di partenariato.
Qualora il Consiglio ritenga, su iniziativa della Commissione o di uno Stato membro e basandosi in particolare sulle relazioni dell’AIEA, dell’OPCW e delle altre istituzioni multilaterali competenti, che uno Stato ACP sia venuto meno a un obbligo derivante dall’articolo 11ter, paragrafo 1 dell'accordo di partenariato, relativamente alla non proliferazione delle armi di distruzione di massa, lo Stato ACP in questione viene invitato a tenere consultazioni, a meno che non vi sia un'urgenza particolare, a norma dell’articolo 11ter, paragrafi 4, 5 e 6, dell’accordo di partenariato.
Il Consiglio delibera in tal caso a maggioranza qualificata.
Nel corso delle consultazioni, la Comunità è rappresentata dalla presidenza del Consiglio e della Commissione.
2. Se, allo scadere dei termini per le consultazioni di cui all'articolo 11ter, paragrafo 5, all'articolo 96, paragrafo 2 o all'articolo 97, paragrafo 2, dell'accordo di partenariato, e nonostante l'impegno dimostrato, non si trova una soluzione, o immediatamente, se vi è un'urgenza particolare o se la consultazione è rifiutata, il Consiglio, a norma dei suddetti articoli, può decidere, su proposta della Commissione, deliberando a maggioranza qualificata, di prendere misure appropriate, compresa la sospensione parziale.
Il Consiglio agisce all'unanimità in caso di sospensione totale dell'applicazione dell'accordo di partenariato allo Stato ACP in questione.
Le misure rimangono in vigore fintantoché il Consiglio non si è avvalso della procedura di cui al primo comma per decidere la modifica o la revoca delle misure adottate in precedenza oppure, se del caso, per il periodo indicato nella decisione.
A tal fine, il Consiglio riesamina periodicamente, e almeno ogni sei mesi, le misure suddette.
Il presidente del Consiglio notifica le misure adottate allo Stato ACP interessato e al Consiglio dei ministri ACP-CE prima della loro entrata in vigore.
La decisione del Consiglio è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L'eventuale adozione immediata delle misure viene notificata allo Stato ACP e al Consiglio dei ministri ACP-CE contemporaneamente all'invito a tenere consultazioni.
3. Il Parlamento europeo viene informato senza indugio, e in modo esauriente, di tutte le decisioni prese a norma dei paragrafi 1 e 2.
4. Qualora il Consiglio dei ministri ACP-CE riveda ulteriormente le modalità di consultazione di cui all’, paragrafo 5 dell'allegato VII dell'accordo di partenariato, la posizione del Consiglio nel Consiglio congiunto ACP-CE si basa su una proposta della Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2008:373:oj#art-3