Art. 7
Misure transitorie
In vigore dal 29 apr 2008
Misure transitorie
In deroga all', paragrafi 1 e 5, le partite di prodotti di cui all' che hanno lasciato il paese d'origine o di provenienza anteriormente alla data di entrata in vigore della presente decisione, sono accettate dagli Stati membri anche se non corredate di un rapporto di analisi quale prescritto in detto articolo.
Storico versioni
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