Art. 7

Misure transitorie

In vigore dal 29 apr 2008
Misure transitorie In deroga all', paragrafi 1 e 5, le partite di prodotti di cui all' che hanno lasciato il paese d'origine o di provenienza anteriormente alla data di entrata in vigore della presente decisione, sono accettate dagli Stati membri anche se non corredate di un rapporto di analisi quale prescritto in detto articolo.
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