Art. 1

In vigore dal 25 apr 2008
Per essere approvati nel quadro dell'azione finanziaria della Comunità di cui all'articolo 24, paragrafo 1, della decisione 90/424/CEE, i programmi di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi alle malattie degli animali e alle zoonosi figuranti nell'allegato di tale decisione, presentati dagli Stati membri alla Commissione, devono rispettare almeno i criteri fissati nell'allegato della presente decisione.
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