Art. 1
In vigore dal 25 apr 2008
La decisione 2006/133/CE è modificata come segue:
1)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Il Portogallo provvede affinché fino al 31 marzo 2012 siano rispettate le condizioni previste nell’allegato della presente decisione riguardo al legname, alle cortecce e alle piante sensibili che devono essere trasportati all’interno o da regioni delimitate del Portogallo, definite in conformità dell’articolo 5, verso altre zone del territorio portoghese o verso altri Stati membri.
Il Portogallo attua fino al 31 marzo 2012 un piano di eradicazione per lottare contro la diffusione del nematode del pino, finalizzato alla sua eradicazione. Il piano comprende misure specifiche sulla gestione, nell’ambito della zona delimitata, delle specie vegetali notoriamente molto sensibili al nematode del pino nelle condizioni portoghesi. Il piano è esaminato ogni anno entro il 31 dicembre.»;
2)
nell’articolo 4, secondo comma, le parole «rispettivamente entro il 15 dicembre 2006 e il 15 dicembre 2007» sono sostituite dalle parole «ogni anno entro il 15 dicembre»;
3)
l’allegato della decisione 2006/133/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2008:340:oj#art-1