Art. 3

In vigore dal 23 apr 2008
Prima del 31 dicembre 2008 e fatti salvi l’articolo 7 della direttiva 96/48/CE e l’articolo 7 della direttiva 2001/16/CE, gli Stati membri comunicano alla Commissione quali sono le rispettive linee equipaggiate con ETCS che operano o che opereranno con le specifiche obbligatorie applicabili prima dell’entrata in vigore della presente decisione. Entro la stessa data gli Stati membri notificano inoltre alla Commissione il termine entro il quale i treni conformi alle specifiche di cui alla presente decisione possono operare su ognuna delle rispettive linee ETCS.
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