Art. 4
Informazione
In vigore dal 21 apr 2008
Informazione
Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione, pubblicano tali misure e ne informano immediatamente la Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2008:329(1):oj#art-4