Art. 1
Definizioni
In vigore dal 21 apr 2008
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
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«giocattolo magnetico», un giocattolo che contiene o consiste di uno o più magneti o componenti magnetici di forma e dimensioni atte ad essere ingeriti, accessibili ai bambini,
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«giocattolo», qualsiasi prodotto o materiale concepito o destinato chiaramente a essere utilizzato a fini ludici da bambini di età inferiore a 14 anni,
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«di forma e dimensioni atte ad essere ingeriti», magneti o componenti che entrano interamente nel cilindro delle piccole parti definito dalla norma EN 71-1:2005,
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«accessibili ai bambini», magneti o componenti singoli o atti a essere staccati dal giocattolo in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili da parte di bambini, anche se originariamente contenuti, incapsulati, incastrati o incastonati nel giocattolo,
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«messa a disposizione sul mercato», la fornitura di un giocattolo magnetico per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato comunitario nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito,
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«immissione sul mercato», la prima messa a disposizione di un giocattolo magnetico sul mercato comunitario,
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«ritiro», qualsiasi misura volta a impedire la distribuzione, l’esposizione e l’offerta al consumatore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2008:329(1):oj#art-1