Art. 1

Definizioni

In vigore dal 21 apr 2008
Definizioni Ai fini della presente direttiva si intende per: — «giocattolo magnetico», un giocattolo che contiene o consiste di uno o più magneti o componenti magnetici di forma e dimensioni atte ad essere ingeriti, accessibili ai bambini, — «giocattolo», qualsiasi prodotto o materiale concepito o destinato chiaramente a essere utilizzato a fini ludici da bambini di età inferiore a 14 anni, — «di forma e dimensioni atte ad essere ingeriti», magneti o componenti che entrano interamente nel cilindro delle piccole parti definito dalla norma EN 71-1:2005, — «accessibili ai bambini», magneti o componenti singoli o atti a essere staccati dal giocattolo in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili da parte di bambini, anche se originariamente contenuti, incapsulati, incastrati o incastonati nel giocattolo, — «messa a disposizione sul mercato», la fornitura di un giocattolo magnetico per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato comunitario nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito, — «immissione sul mercato», la prima messa a disposizione di un giocattolo magnetico sul mercato comunitario, — «ritiro», qualsiasi misura volta a impedire la distribuzione, l’esposizione e l’offerta al consumatore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2008:329(1):oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Definizioni (Art. 1 Decisione (UE) 2008/329) — Testo vigente | Portale Normativo