Art. 1

In vigore dal 21 apr 2008
1.   In deroga all’articolo 4 della decisione 2006/923/CE, il pagamento del saldo del contributo finanziario comunitario di cui all’ della stessa decisione è subordinato alle condizioni seguenti: a) le misure necessarie alla creazione di una fascia di contenimento fitosanitario in quanto zona priva di tutti gli alberi ospiti del vettore del nematode del pino sono state messe in atto dal Portogallo in modo accettabile e hanno raggiunto gli obiettivi fissati nell’ della decisione 2006/923/CE; b) il Portogallo ha presentato alla Commissione una relazione finanziaria che comprende le fatture registrate o le ricevute, e una relazione tecnica finale secondo quanto disposto nell’articolo 5 della decisione 2006/923/CE. 2.   L’articolo 7 della decisione 2006/923/CE non si applica se la Commissione, sulla base della documentazione fornita dal Portogallo, ritiene che i ritardi nell’attuazione delle misure non abbiano influenzato l’efficacia delle misure stesse.
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