Art. 1
In vigore dal 14 apr 2008
La validità della decisione 2005/321/CE è prorogata di dodici mesi. Essa è riesaminata ogni sei mesi.
La lettera inviata al primo ministro della Repubblica di Guinea è acclusa alla presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2008:363:oj#art-1