Art. 4
In vigore dal 14 apr 2008
La Slovacchia provvede affinché:
a)
il certificato sanitario di cui alla direttiva 64/432/CEE del Consiglio che accompagna le partite di suini provenienti dalla Slovacchia sia completato nel modo seguente:
«Animali conformi alla decisione 2008/303/CE della Commissione, del 14 aprile 2008, relativa a misure protettive temporanee contro la peste suina classica in Slovacchia»;
b)
il certificato sanitario di cui alla direttiva 90/429/CEE del Consiglio che accompagna le partite di sperma suino proveniente dalla Slovacchia sia completato come segue:
«Sperma conforme alla decisione 2008/303/CE della Commissione, del 14 aprile 2008, relativa a misure protettive temporanee contro la peste suina classica in Slovacchia»;
c)
il certificato sanitario di cui alla decisione 95/483/CE della Commissione che accompagna le partite di ovuli ed embrioni di suini provenienti dalla Slovacchia sia completato nel modo seguente:
«Ovuli/Embrioni (cancellare la voce non pertinente) conformi alla decisione 2008/303/CE della Commissione, del 14 aprile 2008, relativa a misure protettive temporanee contro la peste suina classica in Slovacchia».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2008:303:oj#art-4