Art. 4

In vigore dal 14 apr 2008
La Slovacchia provvede affinché: a) il certificato sanitario di cui alla direttiva 64/432/CEE del Consiglio che accompagna le partite di suini provenienti dalla Slovacchia sia completato nel modo seguente: «Animali conformi alla decisione 2008/303/CE della Commissione, del 14 aprile 2008, relativa a misure protettive temporanee contro la peste suina classica in Slovacchia»; b) il certificato sanitario di cui alla direttiva 90/429/CEE del Consiglio che accompagna le partite di sperma suino proveniente dalla Slovacchia sia completato come segue: «Sperma conforme alla decisione 2008/303/CE della Commissione, del 14 aprile 2008, relativa a misure protettive temporanee contro la peste suina classica in Slovacchia»; c) il certificato sanitario di cui alla decisione 95/483/CE della Commissione che accompagna le partite di ovuli ed embrioni di suini provenienti dalla Slovacchia sia completato nel modo seguente: «Ovuli/Embrioni (cancellare la voce non pertinente) conformi alla decisione 2008/303/CE della Commissione, del 14 aprile 2008, relativa a misure protettive temporanee contro la peste suina classica in Slovacchia».
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