Art. 1
In vigore dal 7 apr 2008
L’Italia è autorizzata ad applicare aliquote di tassazione ridotte al gasolio e al GPL utilizzati per il riscaldamento di locali in alcune zone geografiche caratterizzate da costi di riscaldamento elevati, specificate nell’allegato.
Al fine di evitare compensazioni eccessive, la riduzione non deve essere superiore ai costi di riscaldamento supplementari sostenuti nelle zone interessate.
L’aliquota ridotta è conforme agli obblighi previsti nella direttiva 2003/96/CE, in particolare ai livelli minimi di tassazione di cui all’articolo 9 della stessa.
Storico versioni
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