Art. 1
In vigore dal 7 apr 2008
La decisione 2001/80/PESC è modificata come segue:
1)
l’articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
I membri dello Stato maggiore dell'Unione europea sono soggetti alle norme stabilite nella decisione 2007/829/CE del Consiglio, del 5 dicembre 2007, relativa al regime applicabile agli esperti e ai militari nazionali distaccati presso il Segretariato generale del Consiglio (*1).
(*1)
GU L 327 del 13.12.2007, pag. 10.»;"
2)
l'allegato è sostituito dall'allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2008:298(1):oj#art-1