Art. 6
Attività congiunte di ispezione e sorveglianza
In vigore dal 1 apr 2008
Attività congiunte di ispezione e sorveglianza
1. Gli Stati membri indicati all’, paragrafo 1, effettuano attività congiunte di ispezione e sorveglianza.
2. A tal fine gli Stati membri interessati:
a)
provvedono affinché gli ispettori di altri Stati membri interessati siano invitati a partecipare alle attività congiunte di ispezione e sorveglianza;
b)
stabiliscono procedure operative congiunte applicabili alle loro navi di sorveglianza.
3. Alle attività congiunte di ispezione e sorveglianza possono partecipare ispettori della Commissione.
Storico versioni
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