Art. 6

Attività congiunte di ispezione e sorveglianza

In vigore dal 1 apr 2008
Attività congiunte di ispezione e sorveglianza 1.   Gli Stati membri indicati all’, paragrafo 1, effettuano attività congiunte di ispezione e sorveglianza. 2.   A tal fine gli Stati membri interessati: a) provvedono affinché gli ispettori di altri Stati membri interessati siano invitati a partecipare alle attività congiunte di ispezione e sorveglianza; b) stabiliscono procedure operative congiunte applicabili alle loro navi di sorveglianza. 3.   Alle attività congiunte di ispezione e sorveglianza possono partecipare ispettori della Commissione.
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Attività congiunte di ispezione e sorveglianza (Art. 6 Decisione (UE) 2008/323) — Testo vigente | Portale Normativo