Art. 6
Spese di riunione
In vigore dal 25 mar 2008
Spese di riunione
1. La Commissione rimborsa le spese di viaggio e eventualmente di soggiorno sostenute da membri, esperti e osservatori in relazione alle attività del gruppo, secondo le proprie norme sul rimborso spese degli esperti esterni.
2. I membri, gli esperti e gli osservatori non ricevono compensi per i servizi resi.
3. Le spese di riunione sono rimborsate entro i limiti del bilancio annuale assegnato al gruppo dai competenti servizi della Commissione.
Storico versioni
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