Art. 3

Composizione — Nomina

In vigore dal 25 mar 2008
Composizione — Nomina 1.   Il gruppo di esperti consta di massimo 25 membri provenienti: a) dalle autorità di contrasto degli Stati membri (massimo 10 membri); b) dal Parlamento europeo (massimo 2 membri); c) dalle associazioni del settore delle comunicazioni elettroniche (massimo 8 membri); d) dalle autorità per la protezione dei dati (massimo 4 membri); e) dal Garante europeo della protezione dei dati (1 membro). 2.   I membri menzionati alle lettere a) e b) del paragrafo 1 sono designati e nominati dalla Direzione generale Giustizia, libertà e sicurezza su proposta rispettivamente degli Stati membri consultati e del Parlamento europeo. Tali membri saranno nominati a titolo personale e potranno nominare un esperto che li rappresenti alle riunioni del gruppo di esperti. I membri menzionati alle lettere c), d) ed e) del paragrafo 1, sono nominati dalla Direzione generale Giustizia, libertà e sicurezza sulla base di un suo invito a diventare membro del gruppo di esperti. Le associazioni o organi pertinenti di cui alle lettere c), d) ed e) del paragrafo 1, avranno facoltà di nominare esperti per rappresentarle alle riunioni del gruppo di esperti. 3.   I membri del gruppo di esperti nominati a titolo personale rimangono in carica fino a sostituzione o al termine del mandato. Il mandato ha durata quinquennale ed è rinnovabile. 4.   I membri nominati a titolo personale che non siano più in grado di contribuire efficacemente alle deliberazioni del gruppo, che si dimettano o che non soddisfino più le condizioni di cui all’articolo 287 del trattato, possono essere sostituiti per la durata residua del mandato. 5.   I membri nominati a titolo personale sottoscrivono ogni anno un impegno ad agire nell’interesse pubblico e una dichiarazione attestante l’assenza ovvero l'esistenza di interessi che potrebbero comprometterne l'obiettività. 6.   I nomi dei membri nominati a titolo personale sono pubblicati sul sito Internet della Direzione generale Giustizia, libertà e sicurezza, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, e nel registro dei gruppi di esperti della Commissione. Detti nominativi sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.
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