Art. 3
Composizione — Nomina
In vigore dal 25 mar 2008
Composizione — Nomina
1. Il gruppo di esperti consta di massimo 25 membri provenienti:
a)
dalle autorità di contrasto degli Stati membri (massimo 10 membri);
b)
dal Parlamento europeo (massimo 2 membri);
c)
dalle associazioni del settore delle comunicazioni elettroniche (massimo 8 membri);
d)
dalle autorità per la protezione dei dati (massimo 4 membri);
e)
dal Garante europeo della protezione dei dati (1 membro).
2. I membri menzionati alle lettere a) e b) del paragrafo 1 sono designati e nominati dalla Direzione generale Giustizia, libertà e sicurezza su proposta rispettivamente degli Stati membri consultati e del Parlamento europeo. Tali membri saranno nominati a titolo personale e potranno nominare un esperto che li rappresenti alle riunioni del gruppo di esperti. I membri menzionati alle lettere c), d) ed e) del paragrafo 1, sono nominati dalla Direzione generale Giustizia, libertà e sicurezza sulla base di un suo invito a diventare membro del gruppo di esperti. Le associazioni o organi pertinenti di cui alle lettere c), d) ed e) del paragrafo 1, avranno facoltà di nominare esperti per rappresentarle alle riunioni del gruppo di esperti.
3. I membri del gruppo di esperti nominati a titolo personale rimangono in carica fino a sostituzione o al termine del mandato. Il mandato ha durata quinquennale ed è rinnovabile.
4. I membri nominati a titolo personale che non siano più in grado di contribuire efficacemente alle deliberazioni del gruppo, che si dimettano o che non soddisfino più le condizioni di cui all’articolo 287 del trattato, possono essere sostituiti per la durata residua del mandato.
5. I membri nominati a titolo personale sottoscrivono ogni anno un impegno ad agire nell’interesse pubblico e una dichiarazione attestante l’assenza ovvero l'esistenza di interessi che potrebbero comprometterne l'obiettività.
6. I nomi dei membri nominati a titolo personale sono pubblicati sul sito Internet della Direzione generale Giustizia, libertà e sicurezza, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, e nel registro dei gruppi di esperti della Commissione. Detti nominativi sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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