Art. 2
In vigore dal 12 mar 2008
1. Un anticipo di 100 000 EUR è versato entro 60 giorni dal ricevimento di una richiesta di pagamento presentata dalla Francia.
2. Il saldo del contributo finanziario è versato a condizione che entro il 15 marzo 2009 sia presentata alla Commissione in formato elettronico una relazione finale di attuazione del programma.
La relazione contiene:
a)
una valutazione tecnica sintetica dell’intero programma, compreso il livello di raggiungimento degli obiettivi fisici e qualitativi e dei progressi conseguiti, nonché una stima dell’impatto fitosanitario ed economico immediato;
b)
un rendiconto finanziario dei costi che indichi le spese effettive ripartite per sottoprogramma e per azione.
3. Per quanto riguarda la ripartizione indicativa del bilancio di cui alla parte B dell’allegato, la Francia può adattare la distribuzione dei finanziamenti tra le diverse azioni dello stesso sottoprogramma limitatamente al 15 % del contributo comunitario al sottoprogramma in questione, purché non sia superato l’importo globale delle spese ammissibili stabilite nel programma e non siano in tal modo compromessi gli obiettivi principali del programma.
La Francia informa la Commissione di ogni eventuale adattamento apportato.
Storico versioni
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