Art. 1
In vigore dal 11 mar 2008
Gli aiuti individuali concessi dall'Italia per progetti di R&S nel settore aeronautico con la legge 24 dicembre 1985, n. 808, , lettera a), elencati al secondo comma del presente articolo, sono compatibili con il mercato comune a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato, subordinatamente al rispetto delle condizioni di cui agli della presente decisione.
I progetti interessati sono i seguenti:
a)
aiuti in favore di Agusta: progetti A109DEF; A109X; A119 Koala;
b)
aiuti in favore di Aermacchi: progetti DO328; DO328EC; DO328 Panels;
c)
aiuti in favore di Alenia: progetti ATR72; ATR42 500; MD11 LWRP J/S; Falcon 2000; MD11 Winglet; MD95; Cabine pressurizzate;
d)
aiuti in favore di Avio: progetti GE90B; GE90 Growth; LPT PW308;
f)
aiuti in favore di Piaggio: progetto Falcon 2000.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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