Art. 4

In vigore dal 6 mar 2008
Per quanto riguarda le questioni classificate come «casi specifici» nel capitolo 7 della STI, le procedure di valutazione della conformità sono quelle applicabili negli Stati membri. Entro sei mesi dalla notificazione della presente decisione ogni Stato membro notifica agli altri Stati membri e alla Commissione: a) le procedure di verifica e di valutazione della conformità da seguire in relazione all'applicazione di tali norme; b) gli organismi designati per l'espletamento delle procedure di verifica e valutazione della conformità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2008:284:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo