Art. 7

Attuazione del Fondo da parte dell'autorità responsabile

In vigore dal 5 mar 2008
Attuazione del Fondo da parte dell'autorità responsabile 1.   Ai fini dell'attuazione del Fondo l'autorità responsabile può agire in veste di autorità preposta all'attribuzione e/o di organo esecutivo. 2.   L'autorità responsabile agisce in veste di autorità preposta all'attribuzione quando attua i progetti, in generale, tramite inviti annuali aperti a presentare proposte. Né l'autorità responsabile né l'autorità delegata possono candidarsi in risposta a tali inviti a presentare proposte. In casi debitamente giustificati, compresa la prosecuzione di progetti pluriennali conformemente all', paragrafo 6, dell'atto di base, selezionati in base a precedenti inviti oppure in situazioni di emergenza, è consentito concedere sovvenzioni senza invito a presentare proposte. 3.   L'autorità responsabile agisce in veste di organo esecutivo quando decide di attuare un progetto direttamente in quanto le caratteristiche stesse del progetto non permettono alternative, per esempio nelle situazioni di monopolio legale o per ragioni di sicurezza. In tali casi, le norme relative al beneficiario finale si applicano, mutatis mutandis, all'autorità responsabile.
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Attuazione del Fondo da parte dell'autorità responsabile (Art. 7 Decisione (UE) 2008/458) — Testo vigente | Portale Normativo