Art. 2
Definizioni
In vigore dal 5 mar 2008
Definizioni
Ai fini della presente decisione, valgono le seguenti definizioni:
—
«atto di base»: la decisione 2007/435/CE,
—
«Fondo»: il Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi come istituito dall'atto di base,
—
«quattro Fondi»: il Fondo europeo per i rifugiati, il Fondo per le frontiere esterne, il Fondo europeo per i rimpatri e il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi, rispettivamente istituiti con decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e con decisione 2007/435/CE nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori»,
—
«autorità responsabile»: l'organo designato da uno Stato membro a norma dell', paragrafo 1, lettera a), dell'atto di base,
—
«autorità di certificazione»: l'organo designato da uno Stato membro a norma dell', paragrafo 1, lettera b), dell'atto di base,
—
«autorità di audit»: l'organo designato da uno Stato membro a norma dell', paragrafo 1, lettera c), dell'atto di base,
—
«autorità delegata»: l'organo designato da uno Stato membro a norma dell', paragrafo 1, lettera d), dell'atto di base,
—
«autorità designate»: tutte le autorità designate da uno Stato membro a norma dell' dell'atto di base,
—
«azione»: l'azione a titolo del Fondo come definita all’ dell'atto di base,
—
«progetto»: gli specifici mezzi pratici impiegati dal beneficiario finale delle sovvenzioni per attuare un'azione in tutto o in parte,
—
«beneficiario finale»: il soggetto giuridico responsabile dell'attuazione dei progetti, per esempio ONG, autorità federali, nazionali, regionali o locali, altre organizzazioni senza scopo di lucro, imprese di diritto pubblico o privato o organizzazioni internazionali,
—
«partner del progetto»: il soggetto giuridico che attua il progetto in cooperazione con il beneficiario finale apportando risorse e ricevendo parte del contributo comunitario tramite il beneficiario finale,
—
«orientamenti strategici»: il quadro delle condizioni generali per l'intervento del Fondo, adottato con decisione C(2007) 3926 della Commissione,
—
«priorità»: le azioni definite prioritarie dagli orientamenti strategici,
—
«priorità specifica»: le azioni definite come priorità specifiche dagli orientamenti strategici e cofinanziabili a un tasso più elevato a norma dell', paragrafo 4, dell'atto di base,
—
«primo accertamento amministrativo o giudiziario»: la prima valutazione scritta effettuata da un'autorità competente, amministrativa o giudiziaria, che in base a fatti specifici accerta l'esistenza di un'irregolarità, anche quando tale valutazione possa essere successivamente modificata o revocata in seguito agli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario,
—
«irregolarità»: ogni violazione di una disposizione del diritto comunitario, derivante dall'azione o dall'omissione di un operatore economico, che ha o avrebbe l'effetto di arrecare un pregiudizio al bilancio generale dell'Unione europea in seguito all'imputazione al bilancio comunitario di una spesa indebita,
—
«frode presunta»: irregolarità che a livello nazionale determina l'inizio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a stabilire l'esistenza di un comportamento doloso, in particolare di una frode ai sensi dell', paragrafo 1, lettera a), della convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (8),
—
«fallimento»: il procedimento in caso d'insolvenza di cui all', lettera a), del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio (9),
—
«convenzione di sovvenzione»: una convenzione o atto giuridico equivalente sulla cui base gli Stati membri erogano sovvenzioni al beneficiario finale affinché attui il progetto a titolo del Fondo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2008:457:oj#art-2