Art. 11

Appalti di esecuzione

In vigore dal 5 mar 2008
Appalti di esecuzione Fatte salve le norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di pubblici appalti, la convenzione di sovvenzione stabilisce che, nell'attuare i progetti, i beneficiari finali e/o i partner del progetto aggiudicano l'appalto, in seguito a procedura di gara, all'offerta economicamente più vantaggiosa evitando ogni conflitto di interessi. Tuttavia, ferme restando tali norme, gli appalti di valore inferiore a 5 000 EUR possono essere aggiudicati sulla base di un'unica offerta, senza pubblicazione del bando di gara.
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Appalti di esecuzione (Art. 11 Decisione (UE) 2008/457) — Testo vigente | Portale Normativo