Art. 33
Compiti dell'autorità responsabile in relazione all'informazione e alla pubblicità
In vigore dal 5 mar 2008
Compiti dell'autorità responsabile in relazione all'informazione e alla pubblicità
1. L'autorità responsabile provvede affinché le misure d'informazione e di pubblicità siano attuate in modo da ottenere la più ampia diffusione mediatica, utilizzando varie forme e metodi di comunicazione al livello territoriale adeguato.
2. L'autorità responsabile organizza almeno le seguenti misure d'informazione e di pubblicità:
a)
almeno un'azione informativa all'anno per presentare, dal 2008, il varo del programma pluriennale o i risultati del o dei programmi annuali;
b)
la pubblicazione annuale, almeno sul sito web, dell'elenco dei beneficiari finali, della denominazione dei progetti e dell'importo del finanziamento pubblico e comunitario attribuito ai progetti. La Commissione riceve comunicazione dell'indirizzo del sito web.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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