Art. 29
Contatti con gli Stati membri
In vigore dal 5 mar 2008
Contatti con gli Stati membri
1. La Commissione mantiene con gli Stati membri interessati i contatti necessari per completare le informazioni ricevute sulle irregolarità di cui all' e sui procedimenti di cui all', in particolare sulla possibilità di recupero.
2. Indipendentemente dai contatti di cui al paragrafo 1, quando la natura dell'irregolarità induca a presumere che pratiche identiche o analoghe possano riscontrarsi anche altrove nella Comunità, la Commissione ne informa gli Stati membri.
Storico versioni
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