Art. 4
In vigore dal 27 feb 2008
1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Romania trasmette le seguenti informazioni alla Commissione:
a)
l’importo totale che deve essere recuperato presso il beneficiario;
b)
una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione;
c)
documenti attestanti che al beneficiario è stato intimato di rimborsare l’aiuto;
d)
documenti attestanti che l’aiuto è stato rimborsato;
e)
documenti attestanti che l’aiuto non è stato rimborsato attingendo agli attivi industriali non strategici che si prevede vengano trasferiti alla nuova impresa, di recente creazione, di proprietà di AVAS e di azionisti di minoranza (principalmente riserve di liquidità netta e beni immobili), ossia agli attivi non strategici quali vengono definiti nel contratto di compravendita;
f)
una descrizione dettagliata dell’attuazione del processo di ristrutturazione dell’impresa così come viene definito nel contratto di compravendita.
2. La Romania tiene regolarmente informata la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l’attuazione della presente decisione fino al completo recupero dell’aiuto di cui all’. Trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo agli importi dell’aiuto e degli interessi percepiti sulla somma da recuperare già recuperati presso il beneficiario.
Storico versioni
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