Art. 1
Condizioni per la prima immissione sul mercato
In vigore dal 26 feb 2008
La decisione 2006/601/CE è così modificata:
1)
L' è sostituito dal seguente:
«
Condizioni per la prima immissione sul mercato
1. Gli Stati membri consentono la prima immissione sul mercato dei prodotti di cui all' soltanto se la partita di tali prodotti è corredata dai seguenti documenti:
a)
una dichiarazione dell'operatore del settore alimentare responsabile della partita, in base alla quale i prodotti in questione contengono esclusivamente riso del raccolto del 2007 o di un raccolto successivo, soggetto al piano della USA Rice Federation mirante all'eliminazione dell'organismo “LL RICE 601” dai canali di esportazione degli Stati Uniti; nonché
b)
l'originale di una relazione analitica redatta da uno dei laboratori menzionati all'allegato II, certificante che i prodotti in questione non contengono riso geneticamente modificato “LL RICE 601”. La relazione analitica è accompagnata da un documento ufficiale rilasciato dalla Grain Inspection, Packers and Stockyards Administration (GIPSA) del dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti conforme al protocollo di cui all'allegato II.
2. Nel caso di partita frazionata, le copie dei documenti di cui al paragrafo 1 accompagnano ciascuna parte della partita frazionata fino alla fase della vendita all'ingrosso compresa. Le copie sono autenticate dall'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio ha avuto luogo il frazionamento.»
2)
L'articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Articolo 3
Altre misure di controllo
1. In relazione ai prodotti di cui all' presentati all'importazione o già presenti sul mercato, gli Stati membri adottano misure appropriate, compresa la campionatura casuale e l'analisi condotte secondo quanto specificato nell'allegato I, al fine di verificare l'assenza del riso geneticamente modificato “LL RICE 601”. Essi informano la Commissione dei risultati positivi (sfavorevoli) mediante il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi.
2. Entro il 26 luglio 2008 gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione su tutti i risultati analitici dei controlli ufficiali effettuati sulle partite dei prodotti di cui all'.»
3)
All'articolo 5, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Tutti i costi relativi al rilascio dei documenti di accompagnamento di cui all', paragrafo 2, sono a carico dell'operatore del settore alimentare responsabile della partita o del suo rappresentante.»
4)
L'articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Articolo 6
Riesame delle misure
Le misure di cui alla presente decisione sono riesaminate entro il 26 agosto 2008.»
5)
Nel titolo dell'allegato la dicitura «Allegato» è sostituita dalla dicitura «Allegato I.».
6)
Il testo dell'allegato della presente decisione è aggiunto come allegato II.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2008:162:oj#art-1