Art. 1
In vigore dal 25 feb 2008
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare, a nome delle Comunità europee e dei loro Stati membri, il protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva.
Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione (1).
Storico versioni
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