Art. 3

In vigore dal 25 feb 2008
1.   L'accordo è collegato ai sette accordi firmati con la Svizzera il 21 giugno 1999 e conclusi con decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l'accordo sulla Cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002 relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (3). 2.   Qualora gli accordi citati nel paragrafo 1 siano stati estinti, l'accordo non verrà rinnovato.
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