Art. 5
Deroghe all’Articolo 3, lettera b), punto ii), della presente decisione
In vigore dal 22 feb 2008
Deroghe all’, lettera b), punto ii), della presente decisione
In deroga all’, lettera b), punto ii), gli Stati membri autorizzano l’importazione di prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carni di pollame, ratiti, selvaggina da penna selvatica o di allevamento purché detti prodotti siano stati sottoposti ad almeno uno dei trattamenti specifici di cui all’allegato II, parte 4, punti B, C o D, della decisione 2007/777/CE.
Il trattamento specifico applicato conformemente al primo comma del presente articolo è certificato mediante l’aggiunta della seguente dicitura:
a)
al punto II.1.1, colonna B, della voce «Attestato sanitario» del certificato sanitario e di polizia sanitaria redatto secondo il modello di cui all’allegato III della decisione 2007/777/CE:
«Prodotti a base di carne trattati in conformità della decisione 2008/161/CE della Commissione»;
b)
alla voce «tipo di trattamento» del punto I.28 del certificato veterinario per il transito e/o il deposito redatto secondo il modello di cui all’allegato IV della decisione 2007/777/CE:
«Prodotti a base di carne trattati in conformità della decisione 2008/161/CE della Commissione».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2008:161:oj#art-5