Art. 1

In vigore dal 21 feb 2008
La spedizione di suini destinati all’allevamento o alla produzione verso gli Stati membri o le regioni indenni dalla malattia di Aujeszky che figurano nell’allegato I, in provenienza da Stati membri o regioni che non figurano in tale allegato, deve soddisfare le seguenti condizioni: 1) la malattia di Aujeszky deve essere soggetta a denuncia obbligatoria nello Stato membro di origine; 2) un programma di controllo ed eradicazione della malattia di Aujeszky, conforme ai criteri fissati nell’, paragrafo 1, della direttiva 64/432/CEE, deve essere applicato nello Stato membro o nelle regioni di origine, sotto la sorveglianza dell’autorità competente; tale programma deve comprendere adeguate misure relative al trasporto e agli spostamenti di suini al fine di prevenire la propagazione della malattia tra aziende di status differente; 3) per quanto riguarda l’azienda di origine dei suini: a) nessuna prova clinica, patologica o sierologica della malattia d’Aujeszky è stata constatata nell’azienda in causa negli ultimi 12 mesi; b) nessuna prova clinica, patologica o sierologica della malattia d’Aujeszky è stata constatata negli ultimi 12 mesi nelle aziende situate entro un raggio di 5 km dall’azienda di origine dei suini; tuttavia, quest’ultima disposizione non si applica qualora in dette aziende siano state applicate su base regolare misure di sorveglianza ed eradicazione della malattia sotto il controllo dell’autorità competente e conformemente al programma di eradicazione di cui al punto 2 e tali misure abbiano effettivamente impedito la trasmissione della malattia all’azienda in causa; c) negli ultimi 12 mesi non è stata praticata la vaccinazione contro la malattia di Aujeszky; d) i suini sono stati sottoposti in almeno due occasioni, a un intervallo di almeno quattro mesi, a un’indagine sierologica intesa ad accertare la presenza degli anticorpi ADV-gE o ADV-gB o ADV-gD o del virus intero della malattia di Aujeszky; tale indagine deve aver dimostrato l’assenza della malattia di Aujeszky e il fatto che i suini vaccinati non presentano anticorpi gE; e) negli ultimi 12 mesi non sono stati introdotti suini provenienti da aziende con status zoosanitario inferiore riguardo alla malattia di Aujeszky, a meno che essi non siano stati sottoposti con esito negativo al test per l’individuazione della malattia; 4) i suini da trasportare: a) non sono stati vaccinati; b) nei 30 giorni precedenti lo spostamento sono stati isolati in locali approvati dall’autorità competente in modo da impedire ogni rischio di contagio della malattia; c) devono aver vissuto sin dalla nascita nell’azienda di origine o in un’azienda di status sanitario equivalente e devono essere rimasti nell’azienda di origine per almeno: i) 30 giorni, nel caso di suini destinati alla produzione; ii) 90 giorni, nel caso di suini destinati all’allevamento, d) sono stati sottoposti con esito negativo ad almeno due prove sierologiche intese ad accertare la presenza degli anticorpi ADV-gB o ADV-gD o del virus intero della malattia di Aujeszky, con un intervallo tra l’una e l’altra di almeno 30 giorni; tuttavia, nel caso di suini di età inferiore a 4 mesi può essere altresì utilizzata la prova sierologica intesa ad accertare la presenza dell’anticorpo ADV-gE; il campionamento per l’ultima prova deve essere realizzato nei 15 giorni precedenti la spedizione; il numero di suini sottoposti alla prova nell’unità di isolamento deve essere sufficiente per individuare: i) una sieroprevalenza del 2 % con un’affidabilità del 95 % nell’unità di isolamento nel caso di suini destinati alla produzione; ii) una sieroprevalenza dello 0,1 % con un’affidabilità del 95 % nell’unità di isolamento nel caso di suini destinati all’allevamento. Tuttavia, la prima delle due prove non è necessaria qualora: i) nel quadro del programma di cui al punto 2 un’indagine sierologica che dimostri l’assenza di anticorpi della malattia di Aujeszky e il fatto che i suini vaccinati sono esenti da anticorpi gE sia stata effettuata nell’azienda di origine tra 45 e 170 giorni prima della spedizione; ii) i suini da trasportare abbiano vissuto sin dalla nascita nell’azienda di origine; iii) non siano stati introdotti nuovi suini nell’azienda di origine durante il periodo di isolamento dei suini da trasportare.
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