Art. 2

In vigore dal 18 feb 2008
Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a effettuare la notifica di cui all’articolo 7, paragrafo 1 dell’accordo.
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Art. 2 Decisione (UE) 2008/194 — Testo vigente | Portale Normativo