Art. 1
In vigore dal 18 feb 2008
Il periodo di applicazione delle misure di cui all’ della decisione 2002/148/CE è prorogato fino al 20 febbraio 2009. Tali misure sono oggetto di regolare riesame.
La lettera riportata nell’allegato della presente decisione è indirizzata al presidente dello Zimbabwe.
Storico versioni
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