Art. 1

In vigore dal 18 feb 2008
Il periodo di applicazione delle misure di cui all’ della decisione 2002/148/CE è prorogato fino al 20 febbraio 2009. Tali misure sono oggetto di regolare riesame. La lettera riportata nell’allegato della presente decisione è indirizzata al presidente dello Zimbabwe.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2008:158:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo