Art. 1
In vigore dal 14 feb 2008
Gli Stati membri autorizzano le importazioni di embrioni di animali domestici della specie bovina da paesi terzi unicamente se gli embrioni sono stati prelevati, trattati e conservati da un gruppo di raccolta o da un gruppo di produzione di embrioni figurante nell’elenco riportato nell’allegato della presente decisione.
Storico versioni
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