Art. 2
In vigore dal 7 feb 2008
La decisione 2004/639/CE è così modificata:
1)
All' è aggiunto il seguente paragrafo:
«5. Fatto salvo il paragrafo 4, gli Stati membri autorizzano l'importazione di sperma di animali domestici della specie bovina di cui al paragrafo 1 e 2 in provenienza da centri riconosciuti di magazzinaggio dello sperma, nel rispetto delle condizioni stabilite dal modello di certificato sanitario di cui all'allegato II, parte 3, che va completamente compilato e deve accompagnare la merce.»
2)
Gli allegati I e II sono sostituiti dal testo dell’allegato II della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2008:120(1):oj#art-2