Art. 2

In vigore dal 30 gen 2008
1.   La Svezia procede al recupero dal beneficiario dell'aiuto di cui all'. 2.   Le somme da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui sono state poste a disposizione del beneficiario fino a quella del loro effettivo recupero. 3.   Gli interessi sono capitalizzati secondo il regime dell’interesse composto, a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione.
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Art. 2 Decisione (UE) 2008/366 — Testo vigente | Portale Normativo