Art. 1

In vigore dal 22 gen 2008
La Repubblica federale di Germania e la Repubblica di Polonia sono autorizzate, alle condizioni fissate dagli , ad applicare misure derogatorie alla direttiva 2006/112/CE con riguardo alla costruzione e alla successiva manutenzione di un ponte di confine sull’Oder (Odra) e di un ponte di confine sul Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) e alla manutenzione di due ponti di confine esistenti sull’Oder (Odra) e di nove ponti di confine esistenti sul Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka), tutti situati in parte sul territorio della Repubblica federale di Germania e in parte sul territorio della Repubblica di Polonia. Un elenco dettagliato dei ponti in questione figura nell’allegato della presente decisione. La presente autorizzazione si applica anche a tutti gli altri ponti che rientrano nell’ambito dell’accordo tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica di Polonia relativo alla competenza per la costruzione e la manutenzione di ponti di confine tramite scambio di note diplomatiche.
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