Art. 2
In vigore dal 10 gen 2008
1. Le bevande a base di riso di cui all’ sono presentate in modo da essere facilmente suddivise in porzioni contenenti un massimo di 3 g (nel caso di una porzione giornaliera) o di 1 g (nel caso di tre porzioni giornaliere) di fitosteroli/fitostanoli addizionati.
2. Il tenore di fitosteroli/fitostanoli addizionati presenti nei contenitori di bevande a base di riso non supera 3 grammi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2008:36(1):oj#art-2