Art. 3
Navi pattuglia
In vigore dal 21 dic 2007
Navi pattuglia
Le spese sostenute per l’acquisto e l’ammodernamento di navi adibite all’ispezione e alla sorveglianza delle attività di pesca da parte delle autorità competenti degli Stati membri beneficiano, entro i limiti indicati nell’allegato II, di un contributo finanziario non superiore al 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri.
Storico versioni
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