Art. 1

In vigore dal 20 dic 2007
La Francia è autorizzata ad applicare una riduzione dell’imposta sulla benzina senza piombo utilizzata come carburante, immessa in consumo nei dipartimenti della Corsica. Per evitare una compensazione eccessiva, la riduzione non deve essere superiore ai costi supplementari di trasporto, immagazzinamento e distribuzione rispetto alla Francia continentale. La riduzione dell’imposta deve soddisfare agli obblighi previsti nella direttiva 2003/96/CE, in particolare i livelli minimi di cui all’articolo 7.
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