Art. 1

In vigore dal 20 dic 2007
Il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia è modificato come segue: «Articolo 23 bis Nel regolamento di procedura possono essere previsti un procedimento accelerato e, per i rinvii pregiudiziali relativi allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, un procedimento d’urgenza. Tali procedimenti possono prevedere, per il deposito delle memorie o delle osservazioni scritte, un termine più breve di quello previsto all’articolo 23 e, in deroga all’articolo 20, quarto comma, la mancanza di conclusioni dell’avvocato generale. Il procedimento d’urgenza può prevedere, inoltre, la limitazione delle parti e degli altri interessati di cui all’articolo 23 autorizzati a depositare memorie ovvero osservazioni scritte e, in casi di estrema urgenza, l’omissione della fase scritta del procedimento.»
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Art. 1 Decisione (UE) 2008/79 — Testo vigente | Portale Normativo