Art. 1

In vigore dal 20 dic 2007
La decisione 2004/277/CE, Euratom è modificata come segue: 1) nell’ sono aggiunte le seguenti definizioni: «c) per “squadre di intervento” si intendono le risorse umane e materiali, compresi i moduli di protezione civile (di cui agli articoli 3 bis, 3 ter e 3 quater) istituiti dagli Stati membri per gli interventi di protezione civile; d) per “squadre di supporto all’assistenza tecnica” si intendono le risorse umane e materiali istituite dagli Stati membri per svolgere le funzioni di supporto.»; 2) sono inseriti i seguenti articoli 3 bis, 3 ter e 3 quater: «Articolo 3 bis 1.   Fatta salva la realizzazione di moduli supplementari, i moduli di protezione civile soddisfano i requisiti generali stabiliti nell’allegato II. 2.   Le squadre di supporto all’assistenza tecnica soddisfano i requisiti minimi stabiliti nell’allegato III. 3.   I moduli di protezione civile e le squadre di supporto all’assistenza tecnica possono essere costituiti da risorse fornite da uno o più Stati membri. 4.   Se un modulo di protezione civile o una squadra di supporto all’assistenza tecnica sono costituiti da più componenti, l’approntamento di tale modulo o squadra di supporto nell’ambito di un intervento può limitarsi alle componenti necessarie per effettuare l’intervento medesimo. Articolo 3 ter 1.   Gli elementi di autonomia di seguito indicati si applicano ai singoli moduli di protezione civile, secondo quanto indicato nell’allegato II: a) ricoveri adeguati alle condizioni climatiche prevalenti; b) generazione di energia elettrica e illuminazione per far fronte ai consumi della base operativa e delle apparecchiature necessarie per svolgere la missione; c) impianti igienico-sanitari per il personale del modulo; d) generi alimentari e acqua a sufficienza per il personale del modulo; e) personale medico o paramedico, strutture e forniture mediche per il personale del modulo; f) aree di stoccaggio delle apparecchiature del modulo e manutenzione di queste ultime; g) apparecchiature per la comunicazione con gli altri soggetti coinvolti, in particolare i responsabili del coordinamento in loco; h) trasporti in loco; i) logistica, apparecchiature e personale per istituire una base operativa e per iniziare la missione senza indugio all’arrivo sul posto. 2.   La conformità ai requisiti di autonomia è garantita dallo Stato membro che offre l’assistenza: a) assegnando al modulo di protezione civile il personale, le apparecchiature e i beni di consumo necessari; o b) prendendo le disposizioni necessarie sul luogo delle operazioni; o c) prendendo le necessarie disposizioni preliminari per associare una squadra d’intervento non autonoma ad una squadra di supporto all’assistenza tecnica, al fine di soddisfare i requisiti di cui all’articolo 3 quater prima di trasmettere le informazioni sul modulo di protezione civile interessato, secondo quanto indicato nell’articolo 3, paragrafo 1. 3.   Il periodo di autonomia che deve essere garantito all’inizio della missione non può essere inferiore a uno dei periodi indicati di seguito: a) 96 ore; b) i periodi indicati nell’allegato II per i singoli moduli di protezione civile. Articolo 3 quater Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che: a) i moduli di protezione civile siano in grado di operare con altri moduli di protezione civile; b) le squadre di supporto all’assistenza tecnica siano in grado di operare con altre squadre di supporto all’assistenza tecnica e con i moduli di protezione civile; c) le componenti di un modulo di protezione civile siano in grado di operare congiuntamente come un unico modulo di protezione civile; d) le componenti di una squadra di supporto all’assistenza tecnica siano in grado di operare congiuntamente come un’unica squadra di supporto all’assistenza tecnica; e) i moduli di protezione civile e le squadre di supporto all’assistenza tecnica, se intervengono al di fuori dell’UE, siano in grado di operare con capacità internazionali di reazione alle catastrofi che intervengono in aiuto dello Stato colpito; f) i responsabili delle squadre, i loro vice e i funzionari di collegamento dei moduli di protezione civile e delle squadre di supporto all’assistenza tecnica partecipino ai corsi di formazione e alle esercitazioni necessari che la Commissione organizza a norma dell’articolo 5, paragrafo 5, della decisione 2007/779/CE, Euratom.»; 3) nell’articolo 11, paragrafo 1, il termine «allegato» è sostituito da «allegato I»; 4) nell’articolo 24 è aggiunta la seguente lettera e): «e) rafforzare l’interoperabilità dei moduli di protezione civile.»; 5) nel titolo dell’allegato, il termine «Allegato» è sostituito da «Allegato I»; 6) è aggiunto l’allegato II di cui all’allegato I della presente decisione; 7) è aggiunto l’allegato III di cui all’allegato II della presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2008:73(1):oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo