Art. 1
In vigore dal 20 dic 2007
L’ della decisione 2002/231/CE è sostituito dal seguente:
«
I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti “calzature” e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano in vigore fino al 31 marzo 2010.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2008:63(1):oj#art-1