Art. 4

In vigore dal 20 dic 2007
1.   Per quanto riguarda le questioni classificate come «casi specifici» nel capitolo 7 della STI, le procedure di valutazione della conformità sono quelle applicabili negli Stati membri. 2.   Entro sei mesi dalla notifica della presente decisione ogni Stato membro notifica agli altri Stati membri e alla Commissione: (a) le procedure di verifica e valutazione della conformità da seguire in relazione all'applicazione di tali norme; (b) gli organismi designati per lo svolgimento delle procedure di verifica e valutazione della conformità.
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Art. 4 Decisione (UE) 2008/217 — Testo vigente | Portale Normativo