Art. 1

In vigore dal 19 dic 2007
È approvata l’assegnazione di un contributo finanziario della Comunità per il 2007 destinato a coprire le spese sostenute dal Belgio, dalla Germania, dalla Francia, dai Paesi Bassi e dalla Finlandia, direttamente connesse alle misure necessarie secondo il disposto dell’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE e adottate ai fini della lotta contro gli organismi interessati dai programmi di eradicazione di cui all’allegato della presente decisione.
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