Art. 9
Controlli
In vigore dal 14 dic 2007
Controlli
1. Le competenti autorità nazionali effettuano controlli amministrativi di tutte le aziende che beneficiano di una deroga individuale, al fine di accertare il rispetto del limite annuale per ettaro di 250 kg di azoto da effluente di bestiame erbivoro e dei limiti massimi di applicazione di azoto e fosforo, nonché delle restrizioni sull’utilizzo dei terreni.
2. Occorre predisporre un programma di ispezioni sul posto basato sull’analisi dei rischi, sui risultati dei controlli effettuati negli anni precedenti e sull’esito di controlli casuali a carattere generale della normativa di attuazione della direttiva 91/676/CEE. Le ispezioni intese ad accertare il rispetto delle condizioni stabilite agli , riguardano almeno il 3 % delle aziende agricole a cui è stata accordata una deroga individuale.
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