Art. 7

Controllo e rendiconto dell’esecuzione

In vigore dal 14 dic 2007
Controllo e rendiconto dell’esecuzione L’agenzia è soggetta al controllo della Commissione e deve rendere conto regolarmente dell’esecuzione dei programmi che le sono affidati, secondo le modalità e la frequenza precisate nell’atto di delega.
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Controllo e rendiconto dell’esecuzione (Art. 7 Decisione (UE) 2008/46) — Testo vigente | Portale Normativo