Art. 7
Controllo e rendiconto dell’esecuzione
In vigore dal 14 dic 2007
Controllo e rendiconto dell’esecuzione
L’agenzia è soggetta al controllo della Commissione e deve rendere conto regolarmente dell’esecuzione dei programmi che le sono affidati, secondo le modalità e la frequenza precisate nell’atto di delega.
Storico versioni
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