Art. 4

In vigore dal 13 dic 2007
A decorrere dal 1o aprile 2017, se un numero di membri del Consiglio che rappresenta a) almeno il 55 % della popolazione; o b) almeno il 55 % del numero degli Stati membri necessari per costituire una minoranza di blocco risultante dall'applicazione dell’articolo 9 C, paragrafo 4, primo comma del trattato sull'Unione europea o dell’articolo 205, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, manifesta l'intenzione di opporsi all'adozione da parte del Consiglio di un atto a maggioranza qualificata, il Consiglio discute la questione.
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