Art. 4
Valutazione della legittimazione di un’organizzazione non governativa a chiedere un riesame interno
In vigore dal 13 dic 2007
Valutazione della legittimazione di un’organizzazione non governativa a chiedere un riesame interno
1. L’istituzione o l’organo comunitario interessato accerta che l’organizzazione non governativa soddisfi i criteri di cui all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006, procedendo alla valutazione delle informazioni trasmesse in conformità degli della presente decisione.
2. Se tali informazioni non consentono di accertare che l’organizzazione non governativa soddisfa i criteri di cui all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006, l’istituzione o l’organo comunitario in questione chiede all’organizzazione di inviare ulteriori documenti e informazioni entro un periodo di tempo ragionevole all’uopo stabilito. Durante tale periodo, i termini di cui all’articolo 10 del regolamento sono sospesi.
3. L’istituzione o l’organo comunitario interessato può eventualmente consultare le autorità nazionali del paese di registrazione o di origine dell’organizzazione non governativa, al fine di verificare e valutare le informazioni da questa trasmesse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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