Art. 2

In vigore dal 11 dic 2007
Le misure di aiuto esistenti a favore di Tieliikelaitos, consistenti nell'inapplicabilità della legislazione fallimentare, nell'inapplicabilità dell'imposta sulle società e la misura di aiuto fiscale relativa all'acquisto di terreni da parte di Tieliikelaitos non sono compatibili con il mercato comune. Le misure di aiuto esistenti tuttora in vigore (inapplicabilità della legislazione fallimentare e inapplicabilità della legislazione ordinaria sull'imposta sulla società) devono essere abrogate non oltre il 1o marzo 2008, conformemente con gli impegni assunti dalle autorità finlandesi.
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Art. 2 Decisione (UE) 2008/765 — Testo vigente | Portale Normativo